I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono presentare apposita domanda alla Provincia,allegando 6 (o 4 copie in alcuni casi) del progetto definitivo dell'impianto e della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Contestualmente alla suddetta domanda copie della domanda corredata da tutta la documentazione richiesta deve essere presentata al Dipartimento Provinciale dell'ARPAM – Servizio Rifiuti – Via Barsanti,8 – 61100 Pesaro ed al Comune interessato.
Le modalità di presentazione della domanda sono indicate nell’Allegato 3.
I modelli da utilizzare per la domanda sono i seguenti:
Ø Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti/variante sostanziale - Art. 208 del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152. (Allegato 5)
Ø Autorizzazione all’esercizio di operazioni di recupero/smaltimento tramite impianto mobile.-Art. 208, comma 15 del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152. (Allegato 5/a)
Ø Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane - Art. 208 del D. Lgs. 152/2006 -Art. 110 del D.Lgs. 152/2006 .. Allegato (5/b)
Ø Autorizzazione alla realizzazione di un impianto di ricerca/sperimentazione relativo allo smaltimento/recupero di rifiuti - Art. 211 del D.Lgs.03/04/2006, n.152-(Allegato 5/c)
La documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione è individuata negli allegati 2;2/a;2 b.
Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda è convocata la Conferenza dei Servizi prevista dal comma 3 dell’art.208 del D.Lgs n.152/2006.
Entro 90 giorni dalla sua convocazione la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce,ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Giunta Provinciale
Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza dei servizi ,e sulla base delle risultanze della stessa , in caso di valutazione positiva, il Dirigente del Servizio 4.3 inoltra alla Giunta Provinciale il documento istruttorio per il rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.
L’istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda con il rilascio dell’autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.
Per gli impianti di sperimentazione e ricerca individuati ai sensi dell’art.211 del D.Lgs n.152/2006 i termini istruttori sopra indicati sono ridotti della metà (settantacinque giorni).
I termini di cui sopra sono interrotti per una sola volta da eventuali,richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall’interessato.
L’autorizzazione viene comunicata al richiedente, alla Regione, al Dipartimento Provinciale dell’ARPAM ,al Comune o ai Comuni interessati e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Una copia del progetto esaminato dalla Conferenza viene trasmessa al proponente in allegato all’atto conclusivo del procedimento.
Ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.lgs.152/2006 l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.
Occorre chiarire che quanto sopra indicato non è automatico ma per la sua applicazione è necessario che :
· il richiedente l’autorizzazione abbia presentato tutta la documentazione tecnica prevista per legge come necessaria e sufficiente per l’ottenimento (in via ordinaria) dei visti, pareri, autorizzazioni e concessioni che vengono sostituiti ( meglio sarebbe dire incorporati nel provvedimento finale);
· partecipino alla conferenza, e quindi sono coistruttori, i rappresentanti degli organi ed enti, ai quali,in via ordinaria, competerebbe il rilascio di detti visti,autorizzazioni e concessioni..
L’autorizzazione unica è concessa per un periodo di dieci anni (due anni per gli impianti di sperimentazione e ricerca) ed è rinnovabile
VARIANTI SOSTANZIALI IN CORSO D’OPERA O D’ESERCIZIO
Le procedure sopra indicate si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata.
Per “variante sostanziale” si intende qualsiasi modifica che:
a) incida sulle caratteristiche tecnologiche degli impianti, o sulle fasi interconnesse del funzionamento degli stessi;
b) determini un potenziamento degli impianti suscettibile di provocare conseguenze su uno o più fattori ambientali;
c) incida su parametri urbanistici, ovvero inerenti alla salute o all’igiene pubblica, o alla sicurezza sul lavoro.
Per la domanda di autorizzazione all’esecuzione di varianti sostanziali deve essere utilizzata la modulistica apposita (allegati 5; 5/d)
IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO O RECUPERO
Per la domanda di autorIzzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero, di cui al comma 15 dell’art.208 del D.Lgs n.152/2006 deve essere utilizzato il modulo Allegato 5/a.
Per la comunicazione delle singole campagne di attività occorre attenersi alla “Direttiva sulla comunicazione campagna di attività con impianti mobili” approvata con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 50 del 16/02/2006.
RINNOVO / MODIFICHE DELLE AUTORIZZAZIONI GIA’ RILASCIATE AI SENSI DEL D.LGS n.22/1997
Per il rinnovo e le modifiche delle autorizzazioni già rilasciate daIla Provincia ai sensi del D.Lgs n.22/1997,deve essere presentata apposita domanda alla Provincia che si pronuncia entro novanta giorni dall’istanza. La domanda deve essere presentata in 3 copie utilizzando l’apposita modulistica (allegato 5/d) e allegando la documentazione richiesta. Copia della domanda completa di allegati deve essere inviata all’ARPAM e al Comune interessato.
Particolari agevolazioni sono previste ai sensi dell’art.209 del D.Lgs n.152/2006 per il “rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale”.
VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE /TITOLARITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE
In caso di variazione di ragione sociale o della titolarità dell’autorizzazione di gestione rifiuti rilasciata ai sensi del D.lgs n.22/1997 o del D.Lgs n.152/2006 deve essere inoltrata apposita domanda utilizzando il modulo 5/e.
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA) – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)
Nel caso in cui l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ; i termini istruttori per il rilascio dell’autorizzazione unica o della modifica sostanziale sono sospesi fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.
Per gli impianti sottoposti a valutazione di impatto ambientale si veda l’Allegato 4.
Nel caso di impianti ricadenti nell’ambito di applicazione della normativa riguardante l’Autorizzazione Integrata Ambientale(IPPC) di cui al D.Lgs n.59/2005 la domanda di autorizzazione deve essere inoltrata alla Regione Marche. Per l’elenco degli impianti di gestione rifiuti soggetti al D.Lgs n.59/2005 si veda l’Allegato 4/a.
Ai sensi dell’art.34 comma 1 del D.Lgs n.152/2006 nel caso in cui l’impianto di gestione rifiuti è soggetto sia alla Valutazione di Impatto Ambientale che alla disciplina del D.Lgs n.59/2005 (Autorizzazione Integrata Ambientale) è facoltà del proponente ottenere che la procedura di valutazione di impatto ambientale sia integrata nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.
Nell’allegato 4/b è riportato l’ Elenco degli impianti di gestione rifiuti sottoposti sia alla valutazione di impatto ambientale (VIA )che all’autorizzazione integrata ambientale (IPPC).
L’entrata in vigore della nuova normativa riguardante le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) è stata fissata dalla Legge 12 luglio 2006, n.228, al 31 gennaio 2007.
GARANZIE FINANZIARIE
Ai sensi degli artt.208 e 210 le imprese di gestione dei rifiuti soggetti ad autorizzazione provinciale dovranno prestare le garanzie finanziarie secondo quanto stabilito nell’Allegato 6.